Michele Passione scrive sul ruolo rieducativo della pena per la rubrica di Fuoriluogo su il manifesto
Alla fine del 2025 la Corte costituzionale ha depositato quattro sentenze di grande importanza, tra cui la numero 201 relativa alla liberazione anticipata.
Con questa pronuncia, la Corte ha ripristinato il potere/dovere del magistrato di sorveglianza di valutare le istanze di liberazione anticipata presentate dal detenuto, anche se in queste non è menzionato uno specifico interesse all’ottenimento del beneficio richiesto: requisito previsto, a pena inammissibilità, dalle recenti modifiche apportate all’articolo 69 bis, comma 3 ordinamento penitenziario, dal decreto legge 92/2024, convertito con legge 112/2024 e dal recentissimo Decreto del presidente della Repubblica 176/2025, pubblicato nelle more del deposito della sentenza.
Il giudice delle leggi ha considerato recessiva l’affermata finalità deflattiva sottesa al Dl 92/2024, richiamando in proposito la propria sentenza numero 276/1990. La Corte aveva già valorizzato la liberazione anticipata quale «punto di forza dello strumento rieducativo», un «premio da cogliere in breve lasso di tempo» per lo «sviluppo di un diverso modo di essere, conseguente alla soddisfazione per i risultati raggiunti e alla fiducia acquisita nelle forze del proprio impegno».
Si può diversamente opinare sull’utilizzo del termine premio, perché più acconcio parrebbe valorizzare la sentenza numero 17/2021 (che in effetti la Corte richiama), circa «l’importanza d’una tempestiva valutazione del comportamento tenuto dal condannato dai periodi iniziali della sua detenzione, affinché si consolidino stabili atteggiamenti di partecipazione all’offerta rieducativa». Premiare qualcuno offre infatti un’idea infantilizzante e verticale di una relazione, che invece va intesa quale sinallagma valoriale; conoscere, per riconoscere un cambiamento.
Non solo; con la sentenza 201 la Corte evidenzia il «collegamento forte tra il diritto al reinserimento sociale e il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3 comma 2 Costituzione», la «concreta utopia» di cui parlava Lelio Basso, che impone alla Repubblica di approntare ogni strumento per superare condizioni di sfavore, dovendosi intendere anche «le strutture di esecuzione della pena» quali «formazioni sociali ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione, all’interno delle quali la garanzia dei diritti inviolabili dovrebbe essere funzionale a consentire forme di realizzazione della personalità paritarie rispetto alle persone libere».
Come si vede, dalle affermazioni della Corte si ricava una concezione dell’uomo e della limitazione della libertà personale sideralmente distante dal buttare la chiave che contraddistingue l’idea ispiratrice della compagine di governo. Non è solo il detenuto, ma prima ancora lo Stato, a dover fare la sua parte.
A confutare l’obiezione che la novella abbia comportato anche l’introduzione del comma 10 bis all’articolo 656 codice di procedura penale, con onere del pm di indicare nell’ordine di esecuzione il fine pena virtuale, in caso di concessione della liberazione anticipata, la Corte richiama infatti l’importanza di una valutazione periodica e frazionata, semestre per semestre, atta a sostenere e incentivare – quale «potente stimolo» – l’obiettivo costituzionale della rieducazione, inteso quale diritto per il detenuto e dovere per lo Stato, per il contenuto ontologico che la potestà punitiva, e conseguentemente la pena, assumono nel sistema. Al messaggio se fai il bravo uscirai prima la Corte ritiene preferibile, e coerente coi precedenti, un costante cammino di verifica, che possa consentire agli attori del percorso detentivo di restituire il senso cui la pena deve tendere.
La Corte ha giustamente valorizzato i precedenti richiamati, rafforzando ulteriormente l’idea che avere cura – e la parola stessa, per l’etimo che la contraddistingue – significhi anche avere coraggio, e agire con cuore, senza paura dei tempi che corrono.

