Analisi del testo su cui i cittadini italiani sono chiamati al voto il 22 e 23 Marzo.
Avendo una qualche esperienza nella recensione di libri, valutazione di programmi di ricerca e revisione di articoli, mi sono accinto ad applicare gli stessi criteri alla lettura del testo di legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”[1] approvato da Camera e Senato in seconda lettura nel 2025, come se fosse un articolo.
Ecco, in sette punti, le principali criticità del testo di legge, che mi hanno convinto a votare No al prossimo Referendum.
1 Una delle finalità dell’elaborato, il “razionale”, come si evince dal contesto in cui si colloca e dalle dichiarazioni di molte istituzioni, è la separazione delle carriere. Tale obiettivo non risulta adeguatamente motivato, dato che, in base alla letteratura,[2] a seguito della attuale normativa, il passaggio da magistrato requirente a giudicante si verifica nel 0,83% dei casi e il percorso opposto nello 0,21%.
2 All’articolo 3 vengono istituiti due Consigli superiori, per magistratura giudicante e per magistratura requirente, consistendo principalmente in questo – si evince – la separazione che si intende realizzare. La finalità è quella di ridurre l’appiattimento dei giudicanti sul pubblico ministero. Si rileva che dai dati presenti in letteratura la convergenza di giudizio risulta contenuta: circa il 50% di assoluzioni rispetto alle richieste di condanna. Peraltro nella bibliografia dell’articolo non si riportano dati differenti provenienti da altri paesi.
3 Si osserva peraltro che una possibile “collateralità” fra pubblico ministero e giudicante è inevitabile poiché probabilmente vivono nella stessa città, frequentano lo stesso luogo di lavoro, possono aver frequentato la stessa facoltà o essere iscritti allo stesso circolo del tennis o allo stesso Rotary ecc. Si tratta peraltro di una possibile collateralità anche con gli avvocati dell’imputato, superabile solo affidandosi all’autonomia e correttezza del giudice. Si rileva peraltro che, quando sussistono gravi motivi di incompatibilità, parentela, interesse nella causa o inimicizia grave, la richiesta di ricusazione è prevista dal Codice di procedura penale.
4 Ciascun Consiglio superiore della magistratura sarà composto da 2/3 di giudici togati e 1/3 di giudici laici (oltre alcuni aventi diritto), come attualmente. Ciò che cambia, oltre alla composizione separata per le due tipologie di magistrati, è nei criteri di “nomina”. I giudici togati sono estratti a sorte “fra i magistrati giudicanti e i magistrati inquirenti” (articolo 3, quinto capoverso). Si fa presente che una estrazione a sorte appare totalmente illogica, non consente di collocare in tale funzione soggetti di qualche esperienza ed esplicito (trasparente) orientamento dottrinale. Inoltre non è in uso in alcuna istituzione, dal presidente dell’assemblea condominiale ai rappresentanti di genitori e studenti nei consigli di classe!
5 I giudici laici sono estratti a sorte da un elenco di professionisti che il Parlamento compila. Tale metodologia, nettamente differente da quella prevista per l’altra componente del Consiglio, ha lontani precursori, ad esempio nella Repubblica di Firenze ai tempi dei Medici, con il sistema del “tratteggio”: estrazione a sorte per la nomina a Priore o Consiglio dei cento di cittadini selezionati come idonei da parte degli “accatastatori”. È noto che tale procedura si presta, anche qualora non avvengano manipolazioni, a una orientata preselezione. Per tale motivo appare indispensabile che gli autori prevedano una compilazione dell’elenco a maggioranza qualificata, come nella normativa precedentemente che prevedeva l’elezione. In altri termini la lista da cui avviene l’estrazione, in base a tale ipotesi, viene attuata dalla stessa maggioranza che sostiene il governo.
6 L’articolo 4 attribuisce la giurisdizione disciplinare per entrambe le tipologie di magistrati ordinari (giudicanti e requirenti) a una Alta corte disciplinare la cui composizione avviene attraverso una estrazione da un elenco di professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con 20 anni di attività. Non si comprende per quale motivo gli autori propongano di estrarli da un elenco e non dall’insieme dei docenti e degli avvocati che esercitano in Italia, poiché ritengono (contrariamente al revisore di questo articolo che la ritiene assurda) tale procedura idonea per le componenti togate dei due Csm. Inoltre persiste il vulnus di assenza di una maggioranza qualificata, che è propria per le elezioni di rilevanti organi istituzionali, quali l’elezione del Presidente della Repubblica, le modifiche costituzionali, l’approvazione di amnistie e indulti, e l’elezione di organi di garanzia.
7 Il ricorso contro le sentenze dell’Alta Corte sono impugnabili “solo dinanzi alla stessa Alta Corte” (penultimo paragrafo articolo 4), con una composizione diversa del collegio giudicante. Tale soluzione, proposta dagli autori, non appare adeguatamente giustificata introducendo una differenza dall’iter precedente il cui ricorso era presso la Corte di cassazione, come peraltro rispetto a un provvedimento disciplinare di un ordine professionale (Ordine dei Medici). Introduce inoltre una disuguaglianza per i giudici ordinari rispetto alle altre magistrature: contabile, militare, amministrativa, tributaria. Inoltre per una proposta normativa finalizzata alla separazione fra funzioni e fra magistrati, per ridurre o eliminare possibili influenze “di prossimità” appare assurdo e incoerente attribuire un secondo grado di giudizio ai giudici “della porta accanto” di quelli che hanno emanato la sentenza oggetto del ricorso.
[1] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/10/30/25A05968/sg
[2] Dati forniti dalla Presidente della Corte di Cassazione nella audizione al Senato.
fonte: https://www.saluteinternazionale.info/2026/03/referendum-7-valide-ragioni-per-votare-no/
fonte immagine: https://www.saluteinternazionale.info/2026/03/referendum-7-valide-ragioni-per-votare-no/
