La Conferenza delle Regioni comunica:
Con una riunione straordinaria della Conferenza Stato-Regioni è arrivato l’ok definitivo sull’Accordo Collettivo Nazionale per i medici di medicina generale finalizzato al funzionamento operativo delle Case di Comunità.
Grazie all’intesa raggiunta oggi e al parere positivo della Corte dei Conti, si completa dunque l’iter procedurale che permette all’Accordo di diventare pienamente operativo entro il 30 giugno 2026, nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR.
Dopo serrate interlocuzioni tra Governo, Regioni e organizzazioni sindacali, il testo era stato sottoscritto nella serata di martedì 23 giugno da SISAC, la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati che rappresenta le Regioni, e dai sindacati FIMMG e FMT.
L’Accordo raggiunto consente di assicurare alle Case di Comunità la presenza di professionisti essenziali per la cura e la gestione dei pazienti, secondo un modello di assistenza più vicino alle persone.
…il testo dell’Intesa Stato Regioni 96/2026 sull’ACN dei MMG
In particolare con la nuova ACN si modificano alcuni articoli dell‘ACN del 15 gennaio 2026
ART. 1 – MODIFICHE ALL’ART. 1 DELL’ACN 15 GENNAIO 2026.
1. Nell’articolo 1 dell’ACN 15 gennaio 2026, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma 6: «Al fine di concorrere all’attuazione dell’investimento 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona” (Missione 6 – Salute, Componente 1), di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i medici del ruolo unico di assistenza primaria operano all’interno delle Case della Comunità, secondo gli standard individuati dal D.M. 23/05/2022, n. 77.»
ART. 2 – MODIFICHE ALL’ART. 31 DELL’ACN 15 GENNAIO 2026.
1. Nell’articolo 31 dell’ACN 15 gennaio 2026, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma 4: «I
medici del ruolo unico di assistenza primaria di cui all’articolo 44, titolari di incarico a tempo determinato o indeterminato, svolgono l’attività assistenziale a prestazione oraria sulla base delle determinazioni della Azienda di appartenenza.».
2. Nell’articolo 31 dell’ACN 15 gennaio 2026, il comma 4 assume la numerazione di comma 5 e
dopo le parole «già incaricati a tempo indeterminato a ciclo di scelta» e prima delle parole «o su base oraria», sono inserite le seguenti: «, oltre quanto previsto al comma 6, ».
3. Di seguito, è inserito il seguente comma 6: «I medici già incaricati a tempo indeterminato a ciclo di scelta di cui al comma 2, che non abbiano accettato il completamento dell’impegno settimanale ai sensi del comma 3, svolgono fino a 6 ore settimanali nelle Case della Comunità di cui all’articolo 1, comma 6, del presente Accordo, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22, comma 6.
Tale attività è remunerata ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera C, secondo capoverso, ed è resa dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, presso le sedi indicate dall’Azienda di appartenenza la quale, individuato il fabbisogno orario per garantire l’operatività della struttura e dopo aver allocato il personale convenzionato di cui al presente articolo già operante ad attività oraria, sentito il referente di AFT, laddove presente, ripartisce il fabbisogno residuo tra tutti i medici a ciclo di scelta di cui al presente comma, che operano nel territorio di competenza della Casa della Comunità allo scopo di garantire la presenza di almeno un medico afferente al ruolo unico di assistenza primaria nell’orario indicato (8,00-20,00).
A seguito della ripartizione del fabbisogno residuo da parte dell’Azienda, i medici di cui al presente comma possono concordare fra loro una differente articolazione delle ore, fornendo preventiva comunicazione al Distretto, degli orari e indicazione di coloro che svolgeranno il servizio, che saranno comunque tenuti ad assicurare una presenza continuativa di almeno 3 ore.».
ART. 3 – MODIFICHE ALL’ART. 43 DELL’ACN 15 GENNAIO 2026.
1. Nell’articolo 43, comma 6, dell’ACN 15 gennaio 2026, dopo la lettera h), sono inserite le seguenti parole: «; i) lo svolgimento delle ore previste all’articolo 31, comma 6, presso la sede della Casa della Comunità».
2. Nel medesimo articolo, al comma 7, lettera d), dopo le parole «notturna, diurna, feriale e festiva», sono inserite le seguenti «, presso la sede indicata dall’Azienda e secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 4, ad esclusione dei medici di cui all’articolo 31, commi 5 e 6».
ART. 4 – MODIFICHE ALL’ART. 47 DELL’ACN 15 GENNAIO 2026.
1. Nel comma 3, lettera C, dell’ACN 15 gennaio 2026, dopo le parole «all’interno delle Case della
Comunità», sono eliminate le parole «hub e spoke» e sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 1, comma 6, del presente Accordo.
Attingendo alle medesime risorse, ai medici di cui all’articolo 31, comma 6, è garantito un compenso omnicomprensivo pari ad Euro 38,72 per ciascuna ora di attività nelle suddette Case della Comunità. Il contributo assicurativo pari allo 0,72% di cui all’articolo 48, comma 6, è calcolato sul valore equivalente alla quota A del presente comma.
Per le funzioni previste dal presente Accordo i compensi di cui al capoverso precedente sono definiti esclusivamente dalla contrattazione nazionale. Restano salve le eventuali integrazioni regionali correlate a ulteriori funzioni specifiche.».
fonte: SISAC
Commento: L’ipotesi di ACN raggiunta prova a rendere operativa la presenza dei medici i Medicina Generale nelle Case della Comunità. In particolare dove prevede che i medici del ruolo unico di assistenza primaria (a tempo determinato o indeterminato) svolgano le loro attività assistenziali a prestazione oraria sulla base di quanto stabilisce l’Azienda Sanitara Locale. Tuttavia la concreta attuazione dell’Accordo dipende dalla programmazione delle Aziende Sanitarie, che dovranno stabilire i fabbisogni orari e organizzare nei territori una effettiva presenza medica continuativa in tutte le Case della Comunità. L’impresa non sembra facile.
