La Corte costituzionale e il TSO (con una proposta semiseria per un DSM-C: Disturbi Suscitati dalle Motivazioni della Consulta)
Kafka e il giudice tutelare
“Qualcuno doveva aver calunniato Josef K. perché, senza che avesse fatto nulla di male, una mattina venne arrestato.”[1] Comincio da Kafka, e non per vezzo letterario. Josef K. viene fermato senza sapere da chi, né perché, né davanti a quale giudice potrà difendersi. Per quasi mezzo secolo una parte delle persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio nel nostro Paese si è trovata in una condizione non troppo diversa: un’ordinanza del sindaco, una convalida del giudice tutelare decisa sulle carte, un decreto che spesso nessuno notificava all’interessato. Tutto legittimo, tutto conforme alla legge 833 del 1978. E tutto, ci dice oggi la Corte costituzionale, in contrasto con la Costituzione.
Con due sentenze a distanza di 16 mesi, la Consulta ha riscritto la procedura di convalida del TSO. La prima, la n. 76 del 2025, ha stabilito che il provvedimento va comunicato alla persona, che il giudice tutelare deve ascoltarla prima di convalidare e che il decreto le va notificato[2]. La seconda, la n. 157 depositata il 2 ottobre 2026, completa il quadro: la convalida e l’eventuale proroga devono svolgersi «con le garanzie della difesa tecnica»[3]. In termini semplici, d’ora in poi accanto alla persona in TSO ci sarà un avvocato, di fiducia oppure, se la persona non lo nomina, d’ufficio.
Il ragionamento della Corte è lineare e, a mio avviso, difficile da contestare. Il trattamento coattivo incide sulla libertà personale, “anzi sul suo nucleo primario, la libertà fisica”. Prevedere soltanto la facoltà di nominare un difensore produrrebbe un “duplice effetto distorsivo”: la garanzia resterebbe teorica per chi, a causa della patologia, non è in grado di comprendere l’avviso, e sarebbe di fatto riservata a chi ha i mezzi e le relazioni per trovarsi un avvocato. Ne deriverebbe, scrive la Corte, “un’intollerabile discriminazione fondata sul tipo di patologia mentale e sulla condizione economica e sociale”.
Chi lavora nei servizi conosce bene questa popolazione. Sono le persone più sole, più povere, più spesso prive di una rete familiare. Esattamente quelle per cui un diritto facoltativo equivale a nessun diritto.
Una piccola nosografia della reazione
Già nelle prime ore dopo il deposito, e nei giorni immediatamente successivi, le mailing list, le discussioni di approfondimento e i corridoi dei Dipartimenti hanno prodotto una quantità di reazioni sufficiente per un primo tentativo di classificazione. Come ogni nosografia, anche questa racconta più del clinico che la redige che della condizione che descrive. Le reazioni alla sentenza servono poco a capire la Corte e molto a capire noi, a cominciare da chi scrive. Con il dovuto rispetto per l’American Psychiatric Association, propongo un titolo provvisorio: il DSM-C (Disturbi Suscitati dalle Motivazioni della Consulta). Fedele alla tradizione, raggruppo i quadri in 3 cluster. Mi perdoneranno i colleghi più critici verso l’approccio pan-diagnostico, spero ne colgano l’ironia.
Cluster A, eccentrico-distaccato
- Il Negatore sereno. Criterio diagnostico principale: la frase “tanto non cambierà nulla e il giudice tutelare continuerà per quieto vivere a convalidare tutto”. La frase è più rivelatrice di quanto il soggetto creda, perché descrive esattamente il problema che la Corte ha voluto correggere: una convalida che arriva con la puntualità di un timbro. Decorso stabile fino al primo ricorso accolto.
- La sindrome dell’Epigono. Il soggetto accoglie la sentenza con un sorriso stanco: Basaglia lo aveva già scritto, la 180 lo conteneva in nuce, bastava leggerla bene. Confesso una certa familiarità con il quadro, e credo che la prognosi sia riservata. Il rischio di questo profilo è trasformare una conquista in una commemorazione, ignorando decine, centinaia di casi bollati sbrigativamente come controriformisti o fanatici militanti.
Cluster B, drammatico-emotivo
- Il Catastrofista. Prevede la paralisi dei Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC), trasformati in aule di tribunale, con il difensore che contesta la posologia dell’aloperidolo e il collega del turno di notte costretto a citare la giurisprudenza di Strasburgo prima di proporre un TSO. Specificatore: “con ideazione di medicina difensiva”, dove l’aggettivo va inteso alla lettera.
- L’Indignato per invasione di campo. Criterio: uso di una distaccata definizione degli esperti di diritto come categoria diagnostica a sé stante. Sostiene che chi non ha mai visto un paziente agitato alle 3 di notte non dovrebbe scrivere di TSO. Dimentica che la Corte non ha toccato una virgola dei presupposti clinici: l’alterazione psichica che richiede interventi urgenti, il rifiuto delle cure, l’impossibilità di misure extraospedaliere restano valutazioni nostre. La Corte si è occupata d’altro, cioè del modo in cui lo Stato priva una persona della libertà.
Cluster C, ansioso-evitante
- Il Protocollista. Nelle 24 ore successive alla sentenza ha già prodotto una flow chart di 14 riquadri, un modulo in triplice copia e una domanda ricorrente: “ma l’avvocato devo chiamarlo io?”. È il profilo più utile nel breve periodo e il più pericoloso nel lungo, perché tende a trasformare una garanzia in un adempimento. Già in occasione della prima sentenza era stato espresso il timore (rivelatosi fondato) che i diritti indicati dalla Corte si risolvessero “più in riti formali che in valutazioni sostanziali”[4].
- Il Silenzioso. È la forma a più alta prevalenza e la meno studiata, perché non compare in alcun flusso informativo. Non ha letto la sentenza, non intende leggerla, ne verrà a conoscenza quando il primo difensore d’ufficio si presenterà in reparto. D’altro canto, anche dopo la sentenza del 2025, non si sono viste “pressanti richieste” degli psichiatri per la sua attuazione. Il quadro tende alla cronicizzazione.
Il clinico entusiasta resta, al momento, un case report.
Battute a parte, ogni caricatura contiene un nucleo di verità, e ciascuno di questi profili segnala un problema reale. Il Catastrofista ha ragione sui tempi, il Protocollista sull’organizzazione, il Negatore, involontariamente, sulla qualità delle convalide fin qui adottate. Proviamo a metterli in fila, partendo dai numeri.
I numeri
Nel 2024 i dati ufficiali ci dicono che gli SPDC hanno registrato circa 4.600 TSO, poco più del 5% dei ricoveri nei reparti psichiatrici pubblici. Il ricorso al TSO oscilla da 0,04 ricoveri per 10.000 abitanti in Basilicata e 0,14 nella PA di Bolzano fino a 2,34 in Emilia-Romagna e 2,24 in Umbria: un divario di quasi sessanta volte rispetto a un valore nazionale di 0,92, che riflette modelli d’intervento nelle situazioni di crisi diametralmente opposti[5]. Sottolineo: questi sono i dati ufficiali, con tutti i limiti che abbiamo da anni evidenziato[6] relativi a metodi di rilevazione e attendibilità degli stessi. Non discutiamo in questa sede degli “escamotage” discutibilmente[7] normati in alcune regioni in funzione dello “stato di necessità”, evitando la procedura. Per convalidare questi TSO servirà dunque, in ogni circoscrizione di Tribunale, un difensore reperibile anche nel fine settimana, informato degli atti, messo in condizione di incontrare la persona prima dell’audizione. Il nostro sistema, sanitario e giudiziario, semplicemente non dispone oggi di questa rete. Risolvere questa contraddizione è il primo compito, e non è un compito che si possa scaricare sul medico di guardia. Il sistema di garanzia dei diritti dei cittadini presenta le stesse difficoltà del sistema di cura per la salute mentale e con queste occorrerà fare i conti.
Le domande che l’avvocato farà
Arrivo al passaggio che mi preme di più. Il terzo presupposto del TSO in degenza ospedaliera, fissato dall’art. 34 della legge 833, è che non vi siano “le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere”. Finora questo requisito è stato verificato, quando lo è stato, da un giudice tutelare che leggeva una proposta e una convalida. Da oggi lo verificherà in contraddittorio anche un avvocato, il cui mestiere è fare domande scomode. E la più scomoda sarà proprio questa: c’erano alternative? Il Centro di salute mentale era aperto? Esisteva un’équipe in grado di intervenire a domicilio? Era stato tentato, nei giorni precedenti, un percorso condiviso con la persona e con la sua famiglia per ottenere il consenso ai trattamenti?
In molti territori la risposta onesta è che le alternative non c’erano, perché molti CSM fanno ormai orari da ufficio postale e nel fine settimana non aprono, perché l’intervento domiciliare nella crisi resta un’eccezione, perché gli organici sono drammaticamente lontani dagli standard di riferimento. In quei casi la mancanza di alternative non è una condizione clinica della persona, è una condizione organizzativa del servizio. E una condizione organizzativa non dovrebbe mai diventare il presupposto per privare qualcuno della libertà.
Non è un caso che la Corte, nell’ultimo punto della motivazione, inviti il legislatore a “rimeditare la configurazione normativa del trattamento sanitario coattivo” e indichi tra le strade possibili figure di mediazione, interventi a monte contro la marginalità sociale e il rafforzamento dei servizi di salute mentale e socioassistenziali[8]. La sentenza che alcuni hanno letto come un’invasione di campo scrive nero su bianco ciò che molti di noi chiedono esplicitamente da anni. Di fatto è una richiesta di investimento sui Dipartimenti di salute mentale: converrebbe non sprecarla.
Un paradosso da risolvere
Un’ultima osservazione, scomoda. Le due sentenze riguardano il TSO e nulla dicono, perché non era il loro oggetto, della contenzione meccanica, che resta priva di un controllo giurisdizionale e perfino di una rilevazione nazionale sistematica. Eppure la Cassazione, nel caso Mastrogiovanni, ha chiarito che la contenzione non è un atto medico ma un presidio cautelare, lecito solo nei limiti dello stato di necessità[9]. E la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza Lavorgna del 2024, ha condannato l’Italia per una contenzione protratta per 8 giorni oltre ciò che la situazione richiedeva[10].
Si arriva così a un paradosso: per un ricovero obbligatorio servirà un difensore, per 8 giorni di contenzione non serve nemmeno un registro. Beninteso: nei reparti di psichiatria come in tutti gli altri ove questa pratica è ampiamente diffusa. Non credo che questa asimmetria reggerà a lungo, e preferirei che a correggerla fossimo noi, prima della prossima ordinanza di rimessione.
Che fare
Propongo 5 azioni, in ordine di urgenza.
- Protocolli locali. Aziende sanitarie, Tribunali, Comuni e Consigli dell’Ordine degli avvocati devono definire chi trasmette l’avviso, come si forma un elenco dedicato di difensori d’ufficio, come si garantiscono la reperibilità nei fine settimana, l’accesso agli atti e l’ingresso in reparto. Non sono questioni che può risolvere il medico di guardia.
- Formazione congiunta. Un difensore che non conosce i presupposti dell’art. 34 farà un’opposizione di principio oppure una presenza di cortesia, ed entrambe sono inutili. Servono percorsi formativi comuni per psichiatri, avvocati e giudici tutelari, accreditati dai rispettivi Ordini.
- Misurare le garanzie. Il Sistema informativo salute mentale (SISM) conta i TSO. Abbiamo segnalato in tutte le sedi quanto i dati dicono e soprattutto quello che non dicono. Si dovrebbero contare anche le mancate registrazioni (per i limiti del sistema attuale), i ricoveri ad esito di interventi coattivi per stato di necessità, le convalide e le mancate convalide, la durata, le proroghe, la presenza del difensore, gli esiti dei ricorsi, e gli episodi di contenzione. Consapevoli che ciò che non si misura, finisce per non esistere.
- Investire nelle alternative. Un modo per rendere effettivo il terzo presupposto dell’art. 34 potrebbe essere la previsione di almeno un CSM in ogni DSM aperto 24 ore su 24, e la presenza di équipe per la crisi a domicilio sul modello dei “crisis resolution and home treatment team” britannici. È un’ipotesi di lavoro, assieme a molte altre, che dipende da risorse e competenze. Dobbiamo pretendere che queste, e non generiche “to do list” come appaiono alcuni atti di programmazione, tornino al centro del confronto tra professione e politica.
- Una risposta del legislatore. L’invito della Corte va raccolto con una revisione organica degli artt. 33-35 della legge 833. Il Regno Unito, con il Mental Health Act del 2007, ha garantito a chi è sottoposto a trattamento obbligatorio un Independent Mental Health Advocate[11]; in Italia una figura indipendente di supporto potrebbe valorizzare il lavoro degli esperti per esperienza che molte associazioni richiedono e molti Dipartimenti hanno già sperimentato.
L’avvocato Huld
In conclusione torno a Kafka. Josef K. un avvocato lo aveva. Si chiamava Huld, era malato, riceveva i clienti a letto e continuava a promettere un’istanza che non vide mai la luce. La sua presenza serviva soltanto a rendere il processo più rispettabile. È questo il rischio che abbiamo davanti: che il difensore d’ufficio in SPDC diventi un avvocato Huld, una firma in calce a un verbale, una garanzia di facciata che lascia le cose come stanno.
Evitare l’avvocato Huld non dipende dalla Corte, che ha fatto la sua parte. Dipende dal Parlamento e dal Governo, che devono rispondere al più presto all’invito della Consulta con una revisione della disciplina e con risorse vincolate per i servizi territoriali, a partire da quegli 80 milioni promessi nella finanziaria del 30 dicembre 2025 e ancora “non pervenuti”. Dipende dalle Regioni e dalle ASL attivare nei prossimi giorni i protocolli operativi.
Ma dipende molto anche da noi psichiatri, che possiamo scegliere se vivere questa sentenza come un’indebita ingerenza o come l’occasione per dimostrare e far comprendere che il TSO è uno strumento di cura e che la libertà della persona è il primo obiettivo terapeutico, non un ostacolo da gestire. Facciamo in modo che la prossima sentenza della Corte su questi temi non sia necessaria.
[1]F. Kafka, Il processo (1925), incipit.
[2]Corte costituzionale, sentenza n. 76/2025
[3]Corte costituzionale, sentenza n. 157/2026
[4]A. Angelozzi, «TSO, cosa resta dopo la sentenza della Consulta», Quotidiano Sanità, 10 febbraio 2026.
[5] Rapporto SIEP 2026, www.siep.it
[6] Corriere della Sera. Quanti sono davvero i Tso in Italia? Il doppio di quelli censiti. https://www.corriere.it/buone-notizie/25_agosto_19/tso-trattamenti-censiti-starace-miravalle-958d1667-a0d3-4ae9-ae4e-ba802a8eaxlk.shtml
[7] F. Dalla Balla, I paradigmi normativi dell’amministrazione psichiatrica. Servizi territoriali e strumenti per l’autodeterminazione terapeutica a quarant’anni dalla Legge Basaglia, in “Biolaw Journal”, n. 1/2019
[8]Sent. n. 157/2026, punto 13.
[9]Cass. pen., Sez. V, 20 giugno 2018, n. 50497.
[10]Corte EDU, Lavorgna c. Italia, 7 novembre 2024, ric. n. 8436/21.
[11]Il Mental Health Act 2007 ha inserito nel Mental Health Act 1983 le sezioni 130A-130D, che istituiscono gli Independent Mental Health Advocates, operativi in Inghilterra dal 2009: figure indipendenti dai servizi che informano e sostengono la persona sottoposta a trattamento obbligatorio nell’esercizio dei propri diritti

