LEGGE DI BILANCIO 2021: le misure in ambito sociosanitario e sociale

La legge di Bilancio 2021 è stata approvata in via definitiva, dopo il voto della Camera, dal Senato e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2020 (S.O. n. 46)

Testo articolato Legge n. 179 del 30.12.2020 

ALLEGATI E TABELLE

Link Gazzetta Ufficiale Testo con tutti gli allegati

Rispetto al Disegno di Legge presentato dal Governo è stato confermato l‘incremento di circa 2 miliardi del livello del Fabbisogno Sanitario Nazionale (FSN) per l’anno 2021 (rispetto al FSN a legislazione vigente*), e sono stati approvati  emendamenti, che hanno messo a carico del Programma Next Generation EU, anziché del FSN, spese per oltre 1,2 miliardi: per la proroga di incarichi temporanei di personale, per le Usca e per le borse di studio di medicina.

In questo modo una parte dell’incremento del FSN può essere utilizzato per finanziare misure per le quali mancava il finanziamento: in particolare dal Decreto Rilancio, per le assunzioni riferite al potenziamento della rete dei servizi territoriali e ospedaliera, era previsto un finanziamento di 500 milioni contro una spesa autorizzata di circa 1,68 miliardi (1,25 per il territorio, 430 milioni per gli ospedali).

Di seguito alcune delle misure riferite a sanità e a sociale

–> Livello del Fabbisogno Sanitario Nazionale FSN anno 2021: sarà pari a 121.307,1 milioni di euro (comma 403). Rispetto al FSN a legislazione vigente, che era di 119.477 milioni*, le voci che compongono l’incremento sono visibili nella Tabella 1.  Un primo incremento di 2.010 milioni è composto da quote vincolate (in totale 905 milioni) e da una quota non vincolata (1.105 milioni).  Vanno poi aggiunte altre risorse vincolate stanziate per l’indennità per varie professioni** del SSN (100  milioni), per il piano vaccini (110 milioni) e per la mobilità sanitaria verso gli Ircss (20 milioni): in totale 230 milioni che incrementano ulteriormente il FSN.

Tabella 1 milioni di euro

FSN a legislazione vigente* (pre legge di bilancio 2021)

119.477
Incremento FSN vincolato aumento indennità esclusività medici SSN – commi 407, 408 500
Incremento FSN vincolato indennità infermieri SSN – comma 409, 410, 411 335
Incremento FSN per tamponi MMG – commi 416, 417 70

Totale quote incremento FSN vincolate

905

Incremento FSN non vincolato

1.105,1

Totale incremento FSN

2.010,1
Quota FSN per CRI trasferita a fondo Ministero della Salute – comma 485 -117

TOTALE FSN 2021 comma 403

121.370,1
Ulteriore incremento FSN per indennità professioni sanitarie SSN**: riabilitazione, prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, per professione di assistente sociale e per operatori sociosanitari – commi 414, 415 (non risulta nel livello FSN del comma 403) 100
Ulteriore possibile Incremento FSN per piano vaccini – comma 467 (non risulta nel livello FSN del comma del 403), di cui:

Prestazioni aggiuntive personale 100 milioni – Tabella allegato C – commi 464, 467

Rimborso specializzandi 10 milioni – Tabella allegato D – commi 459, 466, 467

110
Ulteriore possibile incremento FSN per compensare mobilità sanitaria verso IRCSS fuori regione, dal 2021 – comma 496 (non risulta nel livello FSN del comma del 403) 20

*Il livello del FSN 2021 a legislazione vigente di 119.477 milioni di euro è quello stabilito dalle leggi di bilancio 2019 e 2020 e dai decreti per l’emergenza Covid19. Al netto degli interventi per l’emergenza COVID era pari a 117.407,2 milioni di euro.

Comma 403 – Livello FSN anno 2021: valore pari a 121.370 milioni di euro (più ulteriore incremento per comma 415 e per eventuali possibili incrementi per commi 467, 496: vedi sopra la Tabella 1)

Comma 404 – Incremento FSN anni dal 2022:

  • 822,870 milioni di euro per l’anno 2022,
  • 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,
  • 417,870 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.
  • E’ prevista inoltre una razionalizzazione con riduzione del FSN programmata dall’anno 2023 (-300 milioni all’anno).

comma 405 – Requisiti dei Medici per cure palliative: rinviata al 30 dicembre 2020 il termine di 18 mesi entro il quale i medici devono presentare l’istanza di certificazione dei requisiti abilitanti per operare presso le reti di cure palliative.

comma 406 – Accreditamento organizzazioni per le cure domiciliari: estende la disciplina del D.Lgs 502/92 per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei professionisti alle organizzazioni pubbliche e private che erogano cure domiciliari.

commi 407, 408 –Incremento indennità di esclusività per la dirigenza medica: la spesa è finanziata con incremento del FSN di 500 milioni.

comma 409. 410, 411 –Indennità infermieristica: la spesa è finanziata con incremento del FSN di 335 milioni, la misura sarà applicata in sede di Contratto Collettivo CCNL.

comma 412, 413: Risorse per lavoro straordinario: una parte (40 milioni) del fondo della Camera dei deputati per la ricostruzione delle aree terremotate (80 milioni) viene destinata a incrementare le risorse (stanziate con il DL 18/2020 Legge 27/2020) per remunerare il lavoro straordinario del personale impegnato nell’emergenza.

Commi 414, 415 – Indennità professioni: la spesa di 100 milioni a decorrere dal 2021 è finanziata con corrispondente incremento del FSN che però non risulta nel livello FSN fissato al comma 403. Si riconosce una specifica indennità alle professioni della riabilitazione, prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, per professione di assistente sociale e per operatori sociosanitari. La misura sarà applicata in sede di Contratto Collettivo CCNL.

Commi 416, 417 – Test antigenici rapidi studi Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta: stanziati 70 milioni per il 2021 con corrispondente incremento FSN, per far eseguire i test antigenici rapidi presso gli studi dei MMG e dei PLS, così da decongestionare i canali per la diagnosi della positività al virus Sars-CoV-2.

comma 418, 419, 420 – Test anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2: test  possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le modalità di attuazione sono disciplinate dalle convenzioni con il SSN e dai relativi accordi regionali, senza oneri a carico della finanza pubblica.

commi 421, 422: Borse studio medici: viene autorizzata una spesa di 105 milioni in ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con corrispondente incremento del FSN. Tuttavia nel 2021 e nel 2022 la spesa è coperta con risorse NGEU anziché utilizzando risorse del FSN.

comma 424 – MMG in formazione e rapporto numero assistiti: la sospensione della borsa di studio al medico abilitato che, durante la formazione specialistica o per Mmg, assuma incarichi di MMG e  lavori come guardia medica fino al termine dell’emergenza sanitaria, scatta quando il numero di assistiti per medico è 800/1 MMG e non più come ora 650/1 MMG.

commi 423, 425, 426, 427, 428 – prorogato il reclutamento di personale per l’emergenza e per le Usca: le misure previste dai decreti che autorizzano il reclutamento di personale per l’emergenza e per le Usca sono prorogate al 31.12.2021. Si tratta: di incarichi di lavoro autonomo a professionisti sanitari, operatori socio sanitari (anche in quiescenza) e a medici in formazione specialistica (ultimo e penultimo anno di corso); e di deroga per contratti a tempo determinato a medici in formazione specialistica; di incarichi a tempo determinato a professionisti sanitari, operatori socio sanitari e medici in formazione specialistica (ultimo e penultimo anno di corso); della possibilità di trattenere in servizio professionisti sanitari e operatori socio sanitari che hanno raggiunto requisiti pensionistici; del personale per le USCA. Viene autorizzata una spesa complessiva di 1.310 milioni (1.100 personale per l’emergenza, 210 milioni per le USCA: Tabelle 1 e 2 della legge di bilancio). Tale spesa è coperta con 1.100 milioni di risorse del programma NGEU. La parte rimanente di spesa dovrebbe essere coperta da risorse non impiegate nel 2020 per i medesimi scopi.

commi da 429 a 436 – Incremento dotazione organica AIFA  e INMPP:  per l’AIFA: 40 unità di personale (25 unità Area III, F1 comparto funzioni centrali; 5 unità Area II, F2 comparto funzioni centrali; 10 unità di personale della dirigenza sanitaria La spesa è a carico dell’Aifa. L’INMP è autorizzato a bandire concorsi pubblici per 9 posti (con riserva di posti al 50 % al personale non di ruolo di qualifica dirigenziale). La spesa è a carico del bilancio INMP.

commi da 437 a 439 – Fondo tutela vista: voucher una tantum di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive per i componenti dei nuclei familiari con valore Isee non superiore a 10.000 euro annui. È istituito con un fondo è di 5 milioni, presso il Ministero della Salute, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 finanziato con riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

commi 440, 441 – indennizzi alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e talidomide: Il Ministero della salute corrisponderà le somme dovute a titolo di arretrati agli aventi diritto. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 il relativo Fondo presso il Ministero della salute è incrementato di 71 milioni.

commi 442, 443, 444 – Investimenti per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico: Il fondo dell’articolo 20 della legge 67/1988, già finanziato con 30 miliardi dalla legge di bilancio 2020, è incrementato di 2 miliardi di euro. La Tabella B allegata alla legge di bilancio provvede al riparto tra le regioni. Le regioni devono destinare lo 0,5% delle risorse del programma di investimenti alla telemedicina (per: acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applica­tivi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra speciali­ sti e assistenza domiciliare da remoto). Norma positiva, ma resta di integrare con maggiori risorse da NGEU PNRR, per il commento vedi pagina 1 e 2.

commi 445, 446 – Ossigeno medicale: nel 2021 il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è incrementato di 5 milioni per migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia. Le modalità applicative sono stabilite con DM del MEF.

commi 447, 448, 449 – Fondo vaccini: è istituito presso il Ministero della salute un Fondo di 400 milioni di euro da destinare all’acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, per l’anno 2021. Il Fondo è finanziato con risorse del programma NGEU (vedi ancher comma 467)

commi 450, 451 – Procreazione medicalmente assistita: incremento del Fondo (presso il Ministero della Salute) per le tecniche di procreazione medicalmente assistita (legge 40/2004) per l’accesso alle prestazioni di cura e diagnosi dell’infertilità e della sterilità, per ciascuno degli anni 2021, 2022,2023. L’aumento è finanziato con riduzione Fondo esigenze indifferibili). Il Ministero della salute effettua il monitoraggio annuale per verifi­care l’impiego efficace delle risorse. Con DM Salute sarà definita l’applicazione della misura.

commi 454, 455, 456 – Autismo: per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico nel 2021 è Incrementato di 50 milioni il relativo Fondo del Ministero della Salute. Misura finanziata con riduzione Fondo esigenze indifferibili. Un decreto del Ministero della salute stabilirà la destinazione delle risorse, che dovranno essere destinate: al 15% per progetti di ricerca, al 25% all’incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e private se accreditate nel SSN, al 60% all’incremento del personale del SSN.

da comma 457 a comma 467- Piano vaccini: il Ministro della salute adotta con proprio de­creto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 (già adottato: vedi Piano Vaccini anti Covid19)

Per attuare il Piano per l’anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di 534.284.100 euro (nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario) di cui:

  • 842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari
  • 442.100 euro, pari al 5 per cento del costo complessivo dei medesimi contratti di lavoro a tempo determinato, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari.

Per l’attuazione del Piano il commissario straordinario avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata a professionisti: medici, infermieri ed assistenti sanitari, e una procedura pubblica per individuare una o più agenzie di somministrazione per la selezione e la assunzione di tali professionisti. (Ndr: l’avviso pubblico, per assumere i professionisti in 1.500 strutture individuate e distribuite su tutto il territorio nazionale, è stato emanato lo scorso 11 dicembre dal Commissario straordinario insieme alla gara per selezionare fino a cinque agenzie per il lavoro).

Nel Piano si prevede l’assunzione, dal 1° gennaio 2021 per nove mesi, di 3.000 medici e di 12.000 infermieri e assistenti sanitari, ai quali si applica la remunerazione prevista dai rispettivi CCNL. Possono essere assunti anche professionisti in quiescenza, in possesso di idoneità psicofisica specifica allo svolgimento delle attività richieste e cittadini di Paesi UE, e extra UE in possesso di permesso di soggiorno che abbiano avuto il riconoscimento della propria qualifica professionale.

Nel caso le assunzioni non siano sufficienti il commissario può procedere ad acquistare prestazioni aggiuntive da personale SSN (misura finanziata con un incremento del FSN fino a 100 milioni (Tabella allegato C).

Anche i medici in formazione già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione Partecipano al piano vaccini, per loro è previsto un rimborso finanziato con incremento del FSN per 10 milioni di euro (Tabella allegato D).

Spetta alle regioni e province autonome attuare il piano vaccini: in caso di mancata attuazione o di ritardo vengono affidati, previa diffida, poteri sostitutivi al commissario straordinario per l’emergenza.

commi 468, 469, 470 – indennità infermieri studi Medici di Medicina Generale MMG e Pediatri di Libera Scelta PLS: per retribuire l’indennità per gli infermieri impegnati negli studi dei MMG e dei PLS viene autorizzata un’ulteriore spesa di 35 milioni per l’anno 2021 a valere sul FSN, ma senza incremento del FSN stesso, destinata

comma 471 – Vaccinazioni nelle farmacie: la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico è consentita, in via sperimen­tale per l’anno 2021. La somministrazione, se necessario sotto la supervisione di medici assistiti, è effettuata da infermieri o da personale sa­nitario opportunamente formato. Per attuare la misura devono essere stipulati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub­blica, specifici accordi con le organizza­ zioni sindacali rappresentative delle farma­cie.

comma 472 – Contributo Istituto superiore di sanità ISS: incrementato di 11,2 milioni di euro per l’anno 2021, di 15,2 milioni di euro per l’anno 2022 e di 19,2 milioni euro annui a decorrere dall’anno 2023 il contributo ordinario statale a fa­vore dell’ISS. La misura è finanziata con: 11, 2 milioni di euro annui dall’anno 2021 con riduzione del fondo nazionale per la ricerca sanitaria, 4 milioni di euro per l’anno 2022 e 8 milioni di euro annui dal­l’anno 2023 mediante corrispondente ridu­zione del fondo per interventi strutturali di politica economica.

comma 474 – Cannabis terapeutica: con fondi del Ministero della Salute è finanziata la spesa di 3,6 milioni di euro, nel 2021, per le attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per fabbricare infiorescenze di cannabis, e di 700.000 euro per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale.

commi 475, 477 – Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica: fermo restando il valore complessivo del 14,85%, a decorrere dall’anno 2021, il tetto della spesa farmaceutica sul totale della spesa sanitaria è rideterminato. I valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica sono:

  • spesa farmaceutica convenzionata territoriale al 7% (attualmente 7,96%);
  • spesa farmaceutica per acquisti diretti (ex ospedaliera) al 7,85 per cento (attualmente 6,89%).

Tali percentuali possono essere rideterminate annualmente in base dell’andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.

Sono modificate anche le procedure di payback a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti degli anni 2018 e 2019. I nuovi tetti di spesa farmaceutica saranno applicati se, da parte delle aziende farmaceutiche, vengono pagati gli oneri di ripiano per il superamento del tetto degli acquisti diretti SSN nel 2018 per un importo non inferiore a 895 milioni di euro. Eventuali minori pagamenti sono recuperati dall’Aifa a valere sul payback dell’anno 2021 con una maggiorazione del 20%.

Invece, nel 2022, le nuove percentuali dei tetti di spesa si attuano solo se le aziende farmaceutiche hanno provveduto al pagamento degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN per l’anno 2019 entro il 30 giugno 2021.

La misura, vantaggiosa per le aziende farmaceutiche per gli effetti sul payback, potrebbe determinare un aggravio  dei costi a carico delle regioni. 

comma 478 – Medicinali per uso umano animali non destinati alla produzione di alimenti

comma 479, 480 – Test genomici per il carcinoma mammario: a decorrere dal 2021 è istituito un Fondo di 20 milioni annui presso il Ministero della Salute per il rimborso delle spese di acquisto, da parte degli ospedali pubblici o privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormoneresponsivo in stadio precoce. La spesa è finanziato con riduzione Fondo esigenze indifferibili.

commi 485, 486, 487, Tabella allegato G – Croce rossa italiana: a decorrere dall’anno 2021 viene istituito presso il Ministero della salute un apposito fondo di 117.130.194 di euro per il finanziamento annuo agli enti interessati del finanziamento della Croce rossa italiana; conseguentemente il livello del finanziamento corrente standard del Servizio sanitario nazionale è ridotto di 117.130.194 euro. È prevista anche la sistemazione contabile definitiva della quota del finanziamento spettante alle pubbliche amministrazioni diverse dagli enti del SSN che hanno acquisito personale della CRI. Sono trasferite le risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità ad alcuni Enti (riparto tra gli Enti interessati: vedi Tabella G), così da consentire agli enti previdenziali competenti i pagamenti.

Commi 488, 489, 490 – Sanità Militare: autorizzata una spesa di 4 milioni annui a decorrere dal 2021, per l’adeguamento tecnologico e digitale della Sanità Militare (Fondo del Ministero della Difesa); per il Servizio sanitario della Guardia di Finanza la spesa sutorizzata è di 1 milione a decorrere dal 2021. La misura è finanziata con riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

commi 491, 492, 493, 494 496 – Mobilità sanitaria: riguarda l’utilizzo dei dati sulla mobilità sanitaria (flussi). E stabilisce che, per poter accedere al finanziamento integrale del SSN, si deve procedere alla sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale. Tali accordi sono validati come adempimento anche ai fini del riparto del FSN dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA. Lo stesso Comitato LEA elabora linee guida e set di indicatori oggettivi e misurabili, anche attraverso i dati del Sistema Tessera Sanitaria, per un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità nell’ottica di salvaguardare una mobilità “fisiologica” e recuperare fenomeni di mobilità non dovuti a fenomeni “fisiologici”; inoltre elabora programmi rivolti alle aree di confine e ai flussi interregionali per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità, anche per evitare i rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.

comma 496 – Mobilità sanitaria IRCSS: per compensare la mobilità sanitaria verso IRCSS fuori regione dal 2021 è previsto un incremento di 20 milioni del FSN. L’incremento non risulta nel livello FSN fissato dal comma 403.

comma 495 – Acconti e contributo una tantum a privati accreditati: la misura già prevista per il 2020 dall’art. 19-ter del Decreto Ristori  (DL 137/2020 legge 176/2020) è prorogata per il 2021. Regioni e province autonome possono erogare alle strutture private accreditate che abbiano sospeso le attività sanitarie ambulatoriali e residenziali per effetto del COVID-19, in seguito a provvedimenti regionali, acconti fino ad un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell’ambito degli accordi e dei contratti stipulati per il 2021. Verrà tenuto conto delle attività effettivamente erogate e rendicontate e la restante quota erogata è un contributo una tantum a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata (rendicontati). La misura si applica anche agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria.

comma 497 – Conoscenze linguistiche per il riconoscimento di qualifiche professionali in ambito sanitario nella Provincia autonoma di Bolzano
comma 498 – Endometriosi: per lo  studio e la ricerca sull’ endometriosi finanziamento di 1 milione annuo (anni 2021, 2022, 2023). Un DM della Salute stabilirà il riparto del fondo, finanziato con riduzione fondo esigenze indifferibili.
comma 499, 500, 501 – Donazione corpo post mortem: per studi, ricerca e formazione  sulla donazione corpo post mortem (legge 10/2020 previsto un finanziamento di 4 milioni annui nel 2021, 2022, 2023), con riduzione Fondo esigenze indifferibili.
comma 502 –  Nuovo Ospedale di Siracusa

comma 156 – Finanziamento FISH per l’anno 2021 incrementato di 400mila euro, con riduzione Fondo esigenze indifferibili.

comma 329 – per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica istituito un Fondo al Ministero LPS con dotazione di 5 milioni annui a decorrere dal 2021.

comma 330, 331, 332 – Fondo Alzheimer – Piano Demenze istituito presso il Ministero della Salute per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, di 5 milioni per il finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle PA in applicazione del Piano nazionale demenze e per l’acquisto di apparecchiature sanitarie, per la diagnosi precoce, il trattamento e il monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer. La misura è finanziata dal Fondo esigenze indifferibili. Un DM Salute e MEF stabilirà il riparto del fondo e il monitoraggio delle azioni.

comma 334 – Caregiver familiare: istituito un Fondo di 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 (presso il Ministero LPS) per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare. La misura è finanziata con riduzione Fondo esigenze indifferibili).

comma 337 – Pensione di Cittadinanza: La disposizione modifica la legge istitutiva della misura prevedendo, senza rinviare a decreti ministeriali, che i beneficiari di Pensione di Cittadinanza già titolari di trattamento pensionistico ricevano l’erogazione della misura di sostegno al reddito nelle medesime modalità della pensione e senza i vincoli di utilizzo legati alla Carta RdC disposti per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza.

comma 338 – ISEE: Prevede che ai fini della determinazione dell’ISEE, la residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU debba sussistere in un alloggio non di proprietà di un componente della famiglia.

comma 362 – L’assegno di natalità viene riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. La misura è finanziata con 340 milioni di euro per l’anno 2021 e con 400 milioni di euro per l’anno 2022, tramite la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia (di cui all’articolo 1, comma 339 legge 160/2019). 

commi da 363 a 364 – La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente viene elevata da 7 a 10 giorni. La misura è finanziata per l’anno 2021 con 106, 1 milioni di euro milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia (articolo 1, comma 339 legge 160/2019), rifinanziato da questa legge di bilancio.

comma 365, 366  – Per le madri disoccupate o monoreddito con figli a carico con una disabilità è previsto un contributo mensile.  Il limite di spesa annuo è di 5 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023 ed è coperta con riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

comma 369 – Contributo di 1 milione per l‘anno 2021 all’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti, finanziato con riduzione Fondo esigenze indifferibili.

comma 370 – Contributo di 1 milione per l’anno 2021 all’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti (ENS), finanziato con riduzione Fondo esigenze indifferibili.

commi 555 e 556 – Corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale: finanziati con 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Un Decreto Miur provvede a ripartirli alle università

comma 821 – Per gli indennizzi dovuto ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati è previsto un fondo MEF di 50 milioni di euro per lanno 2021, per contribuire alla spesa che le regioni hanno sostenuto per gli indennizzi stessi.

commi da 833 a 842 – Pagamenti enti SSN: per gli enti del SSN che a causa dell’emergenza sanitaria non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019 per somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, e agli obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, le Regioni e le Province autonome possono chiedere, con deliberazione della giunta, a decorrere dal 1° febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla Cassa depositi e prestiti Spa, l’anticipazione di liquidità a valere sulle risorse disponibili.

commi da 1034 e 1036 – Assunzioni medici INPS: autorizzate le assunzioni a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, di 189 unità di personale medico di primo livello per l’assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, nei limiti della dotazione organica vigente, tramite concorso pubblico per titoli ed esami.

commi 1084 e 1085 – Plastic Tax: prorogata al al 1° luglio 2021 la data di decorrenza dell’imposta.

comma 1086 – Sugar Tax: prorogata di sei mesi, dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022, la decorrenza della sugar tax, la nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti.

commi 1124 e 1125 –Sigarette elettroniche: aumenta l’imposta di consumo dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (e-cig), esclusi quelli autorizzati come medicinali. Attualmente l’imposta è del 10% e 5 %, passa al 15% e al 10% nel 2021, al 20% e al 15% nel 2022, al 25% al 20% dal 2023.

comma 356 – Fondo vittime amianto: l’INAIL destina ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso INAIL, ovvero, in caso di soggetti deceduti ai superstiti, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento della rendita in godimento. L’INAIL tramite il fondo vittime amianto eroga, per gli eventi accertati dal 1°gennaio 2021, ai malati di mesotelioma contratto per esposizione familiare o ambientale, una prestazione di importo fisso di 10.000 euro da corrispondere su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso.

comma 2 e 7 – Assegno Unico e Universale: stanziate risorse per l’assegno universale e servizi alla famiglia, destinati a due fondi distinti: a decorrere dal 2022 una quota tra i 5.000 e i 6.000 milioni, è utilizata nell’apposito Fondo per la riforma fiscale (comma 2); un’altra quota, solo per l’anno 2021, è utilizzata per incrementare lo specifico “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”: 3.012,1 milioni di euro che si aggiungeranno ai 1.044 milioni già previsti dalla legge 160/2019.

comma 371 – Reddito di Cittadinanza: l’autorizzazione di spesa a valere sul Fondo per il Reddito di Cittadinanza è incrementata di: di 196,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

comma 375 – Fondo Indigenti: viene incrementato di 40 milioni per il 2021 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

comma 337 – Pensione di Cittadinanza: la legge istitutiva del RdC è modificata: si prevede, senza rinviare a successivi decreti ministeriali, che i beneficiari di Pensione di Cittadinanza già titolari di trattamento pensionistico ricevano il sostegno al reddito nelle medesime modalità della pensione e senza i vincoli di utilizzo legati alla Carta RdC che erano in vigore per i beneficiari.

comma 338 – ISEE: ai fini del calcolo dell’ISEE, la residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU deve sussistere in un alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima.

commi 322, 323 – Fondo per case-famiglia e case alloggio accoglienza genitori detenuti: previsto un Fondo di 1,5 ml di euro per gli anni 2021, 2022, 2023 è destinato all’accoglienza di genitori detenuti con bambini in case famiglia protette e in case alloggio. Il Fondo sarà ripartito tra le Regioni con DM Giustizia entro due mesi dalla entrata in vigore della norma.

commi 791-794 – Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e per il potenziamento degli asili nido: Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all’ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all’aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido comunali, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 215.923.000 euro per l’anno 2021, di 254.923.000 euro per l’anno 2022, di 299.923.000 euro per l’anno 2023, di 345.923.000 euro per l’anno 2024, di 390.923.000 euro per l’anno 2025, di 442.923.000 euro per l’anno 2026, di 501.923.000 euro per l’anno 2027, di 559.923.000 euro per l’anno 2028, di 618.923.000 euro per l’anno 2029 e di 650.923.000 euro annui a decorrere dall’anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023, di 200 milioni di euro per l’anno 2024, di 250 milioni di euro per l’anno 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, per il potenziamento degli asili nido. Le risorse sono ripartite in base al rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire i livelli dei servizi offerti sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 ed entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento con Dpcm sulla base dell’istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

commi 797- 804 – Assunzioni Assistenti Sociali: nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale e dell’ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

  • un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
  • un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

La norma prevede che entro il 28 febbraio di ogni anno ciascun ambito territoriale invii al MLPS un prospetto riassuntivo del rapporto esistente nell’anno precedente e previsto per quello corrente, dettagliato per comune e area di attività. La norma fa riferimento esclusivamente agli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato a tempo pieno.

Le risorse sono a valere su una quota del Fondo per la Lotta alla povertà di 180 milioni annui dal 2021 determinata in sede di riparto del Fondo.

È prevista una specifica deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale per l’assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, con la possibilità, fino al 31 dicembre 2023, di riservare fino al 50% dei posti messi a concorso. per la stabilizzazione degli assistenti sociali.

comma 815 – Fondo per la perequazione infrastrutturale: entro il 30 giugno 2021, con uno o più Dpcm, è effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti per strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, alla rete stradale, autostradale e ferroviaria, fognaria, idrica, elettrica, porti e aeroporti; e sono definiti gli standard di riferimento per operare la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi. Entro 6 mesi dalla ricognizione con uno i più Dpcm, previa intesa in Conferenza Unificata, sono indicate le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard individuati.  Sono quindi stabiliti i criteri di priorità per l’assegnazione dei finanziamenti, disponibili sul Fondo perequativo infrastrutturale di nuova istituzione, che ha una dotazione complessiva di 4.600 milioni per gli anni dal 2022 al 2033. Il riparto delle risorse individua gli interventi da finanziare e realizzare, i soggetti attuatori e il cronoprogramma.

 

 

 

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