LEGGE DI BILANCIO 2022: principali misure per sanità e sociale

La legge di bilancio per l’anno 2022 (Legge 30 dicembre 2021 n . 234) approvata dal Parlamento è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  310 del 31.12.2021 Suppl. Ordin. 49

 

I dossier di documentazione (edizione provvisoria) sono consultabili di seguito:

Volume I – Articolo 1, commi 1-296

Volume II – Articolo 1, commi 297-633

Volume III – Articolo 1, comma 634-Articolo 22

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Vedi anche il:

Documento con le valutazioni CGIL

Commento CISL

 

Queste le principali misure per sanità e sociale

SANITA’     commi da 258 a 296

—> Articolo 1

— comma 258: incrementa il livello del Fondo Sanitario Nazionale FSN che viene fissato in 124.061 milioni di euro nell’anno 2022, in 126.061 milioni di euro nell’anno 2023 e in 128.061 milioni di euro nell’anno 2024. L’incremento del livello del FSN (nel 2021 pari a 122.061 milioni) è di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per un totale di 6 miliardi nel triennio. Parte di questi aumenti sono vincolati (vedi tabella 2) a coprire le spese autorizzate in alcuni successivi articoli;

— comma 259: ulteriore incremento del FSN per il rimborso alle regioni delle spese sostenute per l’acquisto dei farmaci innovativi: di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 202

— comma 260: ulteriore incremento del FSN per aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici: di 194 milioni di euro per l’anno 2022, 319 milioni di euro per l’anno 2023, 347 milioni di euro per l’anno 2024, 425 milioni di euro per l’anno 2025, 517 milioni di euro per l’anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027.

— Le due Tabelle riepilogano le misure per il FSN.

TABELLA 1 INCREMENTO FONDO SANITARIO NAZIONALE (FSN) – milioni euro

Legge di Bilancio 2022 anno 2022 anno 2023 anno 2024 anno 2025 anno 2026 anno 2027
Incremento FSN su livello FSN 2021 (per quote vincolate vedi tabella 2) 2.000 2.000 2.000      
LIVELLO FSN comma 258

(FSN 2021: 122.061)

124.061 126.061 128.061 a decorrere      
Ulteriore incremento per farmaci innovativi FSN comma 259 100 200 300 a decorrere 300 300 300
Ulteriore incremento FSN per borse di studio specializzandi comma 260 194 319 347 425 517 543 a decorrere
Riduzione FSN per proroga al 2022 fondo accesso servizi psicologici persone fragili, minori comma 292 -10          
TOTALE INCREMENTO FSN  2.284 2.519 2.647      
LIVELLO FSN (FSN 2021: 122.061) 124.335 126.853 129.501      

 

TABELLA 2 INCREMENTO FSN VINCOLATO A VOCI SPECIFICHE – milioni di euro

 ddl Bilancio anno 2022 anno 2023 anno 2024 anno 2025 anno 2026 anno 2027
INCREMENTO SU LIVELLO FSN 2021 2.000 2.000 2.000      
di cui vincolato PanFlu c. 261 200 350
di cui (potenzialmente) vincolato per personale potenziamento territorio c. 274 90,9 150,1 328 591 1.015,3 a decorrere 1.015,3
di cui (potenzialmente) vincolato a piano liste attesa spesa verso privati accreditati c. 276 500
di cui vincolato aggiornamento LEA c. 288 200 a decorrere 200 200 200 200 200
di cui vincolato a proroga per servizi neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza * c. 290 8
di cui vincolato a proroga reclutamento straordinario psicologi * 19,932
di cui vincolato indennità personale Pronto Soccorso c. 293 90 a decorrere 90 90 90 90 90
di cui vincolato proroga USCA c. 295 105
TOTALE INCREMENTO FSN VINCOLATO 1.213,82
Ulteriore incremento vincolato a farmaci innovativi c. 259 100 200 300 a decorrere 300 300 300
Ulteriore incremento FSN vincolato a borse di studio specializzandi c. 260 194 319 347 425 517 543 a decorrere
TOTALE INCREMENTO FSN (vincolato e libero) 2.294 2.519 2.647      
di cui TOTALE INCREMENTO FSN  VINCOLATO 1.507,8 959,1 1.265      

*per coprire la spesa di tali misure il FSN è incrementato nel 2021 di 8 e di 19,9 milioni

—> comma 261: destina 200 milioni di euro a valere sul FSN 2022 e 350 milioni del FSN 2023 al finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023

–> comma 262. Per l’anno 2022, e’ autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario

—> comma 263, 264, 265, 266, 267: aumenta di 2 miliardi l’attuale fondo (32 mld) per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico (ex articolo 20 legge 67/1988). L’accesso alle risorse aggiuntive (i 2 miliardi) è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui 32 miliardi di euro del fondo vigente. Il comma 2 autorizza l’utilizzo del Fondo per per costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione con una spesa: 860 milioni di euro. Il comma 3 autorizza l’utilizzo del Fondo per per lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, per l’acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l’attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, con una spesa di 42 milioni di euro.

—> comma 268, 269, 271: prevede la proroga dei rapporti di lavoro flessibile, instaurati per fronteggiare l’emergenza pandemica, per medici specializzandi, professioni sanitarie e operatori socio sanitari. Interviene quindi con l’autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato (dal 1.7.2022 al 31.12.2023) una una parziale modifica del tetto di spesa del personale per una stabilizzazione del personale del ruolo sanitario, che abbia maturato al 30.6.2022 alle dipendenze di un ente del SSN almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31.1.2020 e il 30.6.2022. Le assunzioni però devono restare entro il limite del tetto di spesa per il personale (l’ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4% come ricalcolato dalle norme più recenti) che viene a questo scopo parzialmente modificato. La spesa per la stabilizzazione del personale nella Relazione Tecnica è stimata in 690 milioni nel 2022 e di 625 milioni a decorrere dal 2023 ma non è precisato se le modifiche al tetto di spesa consentono di autorizzare i tutte le assunzioni (fermo restando che si procede a valere sul livello del FSN).

–> comma 270: inserito dal Senato, posticipa dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la data entro la quale i medici devono essere già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative per poter certificare il possesso degli ulteriori requisiti richiesti per continuare a prestare servizio presso le medesime reti.

–> commi 272 e 273: inseriti dal Senato, introducono la possibilità di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato, relativi al servizio di emergenza-urgenza 118, anche a medici privi del diploma di formazione specifica in medicina generale.

—> comma 274: autorizza, in deroga ai vincoli legislativi, una spesa massima di personale (del SSN e per quello convenzionato) per il potenziamento dell’assistenza territoriale di 90,9 milioni per l’anno 2022, 150,1 milioni per l’anno 2023, 328,3 milioni per l’anno 2024, 591,5 milioni per l’anno 2025 e 1.015,3 milioni a decorrere dall’anno 2026, a valere sul finanziamento del SSN. Ciò accade a decorrere dall’entrata in vigore del DM previsto nel PNRR. La Relazione Tecnica stima il fabbisogno complessivo per  assumere tale personale comparato con le  risorse previste dal Decreto 34/2020 e dal PNRR, ma non precisa se il livello del FSN sia sufficiente a coprire tale spesa.

–> comma 275: stanzia 2 milioni annui a decorrere dal 2022 la Lega Italiana per la lotta contro i tumori

—> comma 276 – 279 : le norme vigenti per l’abbattimento delle liste di attesa sono prorogate al 31.12.022. Conseguentemente, le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d’attesa e possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga ai tetti di spesa vigenti. La spesa autorizzata su base nazionale arriva fino a 500 milioni di euro (Tabella B allegato 3 ddl Bilancio), a valere sul FSN 2022.

—> comma 280: entro il 30.6.2023 è previsto un DM Salute, previa intesa Stato Regioni, per l’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti ricovero ordinario e diurno.

—> commi 281 – 286: modifica del tetto di spesa farmaceutica per gli “acquisti diretti” (ospedaliera), attualmente al 7,85%: arriva all’8% nel 2022, all’8,15% nel 2023, all’8,30% a decorrere dal 2024. Restano fermi gli altri tetti di spesa (per farmaceutica convenzionata e per gas medicinali). La modifica del tetto è subordinata all’aggiornamento annuale da parte dell’AIFA dell’elenco dei farmaci rimborsabili dal SSN.

—> comma 287: deroga ai limiti dei tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici indicati nell’elenco “Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all’emergenza Covid-19” pubblicato nel sito della Presidenza del Consiglio-.

—> comma 288: vincola, a decorrere dal 2022, 200 milioni del FSN all’aggiornamento dei LEA

—> comma 289: la disciplina relativa alle quote premiali del FSN da ripartire tra le regioni è prorogata al 31.12.2022  Si tratta dello 0,32% del FSN: circa 390 milioni. Le quote premiali vanno solo alle regioni che rispettano gli adempimenti previsti per il SSN (equilibrio bilancio, garanzia Lea, adesione sistema informativo, ecc).

—> commi 290 – 292: fino al 31.12.2022 sono prorogate i finanziamenti per le misure sull’ assistenza psicologica (ex articolo 33 del DL 73/2021-Legge 106/2021). Nel 2021 il FSN è incrementato di 8 milioni per i servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza e di 19,9 milioni per il reclutamento straordinario di psicologi. Nel 2022 la spesa è a carico del FSN.  Gli allegati 4 e 5 al ddl Bilancio indicano il riparto delle somme tra le regioni.

—> commi 293, 294: è prevista un’indennità per il personale dei servizi di Pronto Soccorso, dipendente dalle aziende e dagli enti del SSN. 27 milioni di euro sono assegnati per la dirigenza medica e 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità.  Per coprire la spesa si vincolano 90 milioni a carico del FSN vigente a decorrere dal 2022. L’indennità verrà inserita nei CCNL, sarà corrisposta in base alla presenza in servizio, avrà decorrenza dal 1.1.2022.

—> commi 295, 296: proroga al 30.6.2022 le misure per il funzionamento delle USCA le Unità speciali di continuità assistenziale, la spesa di 105 milioni è a carico delFSN 2022. Per ciascuna regione Il limite di spesa è indicato nell’allegato 6 al ddl Bilancio.

—> comma 650: stanziati 1.850 milioni di euro nel 2022 del Fondo speciale del Ministero della Salute destinato all’acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19

SOCIALE SOCIO SANITARIO

—> LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI (LEPS) E LEPS NON AUTOSUFFICIENZA commi 159 a 168

— i commi 159, 160, 169, 170, 171 trattano i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS)

— i commi 162, 163, 164, 167,16, 167, 168 e 677 trattano i LEPS della non autosufficienza

LEPS

—> comma 159: i LEPS sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale (richiamando l’art. 117 secondo comma lettera m) della Costituzione e gli articoli 1 e 2 della legge 328/2000), per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.

—> comma 160: i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali ATS (ex art. 8 c. 3 a) Legge 328/2000 che devono programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS. Sono confermate le norme sul Coordinamento dei servizi territoriali (es. accordi territoriali tra i servizi sociali e  gli  altri  enti  per   l’inserimento   lavorativo,   l’istruzione   e   la formazione, le politiche  abitative  e  la  salute; la coincidenza tra distretto sanitario e ATS) e sulla gestione associata dei servizi sociali (ex art. 25 D.Lgs 147/2017).

—> comma 161: con Intesa in Conferenza Unificata saranno definite le linee guida per l’attuazione (ex art. 4 legge 328/2000degli interventi dei LEPS e per l’adozione di atti di programmazione integrata (ndr: non sono precisati i tempi di adozione dell’Intesa in CU).

—> comma 169: entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2022, con uno o più decreti dei Ministri LPS e MEF, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono definiti i LEPS, negli altri ambiti del sociale, diversi dalla non autosufficienza. Si precisa che le aree di intervento e i servizi sono quelli già individuati dall’art. 22, commi 2 e 4 della legge 328/2000: (povertà, vita autonoma, sostegno per minori, responsabilità familiari, donne in difficoltà, interventi per persone disabili, anziani, dipendenze). Tali LEPS integrano quelli già definiti: valutazione multidimensionale per l’accesso al Reddito di Cittadinanza (articolo 5 e articolo 23 D.Lgs 147/2017), Reddito di Cittadinanza (articolo 1  e articolo 4 DL 4/2019 – Legge  26/2019), Leps Assistenti Sociali (articolo 1, comma 797 legge 178/2020) e si raccordano con gli obiettivi di servizio di cui al DPCM 1 luglio 2021.

—> comma 170: in sede di prima applicazione i LEPS sono quelli individuati come prioritari nell’ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 (a. pronto intervento sociale; b. supervisione del personale dei servizi sociali; c. servizi sociali per le dimissioni protette; d. prevenzione dell’allontanamento familiare; e. servizi per la residenza fittizia; f. progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente), dando così riconoscimento normativo ai LEPS individuati dal Piano.

—> comma 171: al finanziamento dei LEPS (di cui ai commi 11 e 12) concorrono le risorse nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano nazionale interventi e servizi sociali 2021-2023 insieme alle risorse dei fondi comunitari e del PNRR destinate a tali scopi.

LEPS Non Autosufficienza

—-> comma 162: fermo restando quanto previsto dal DPCM 17.1.2017 sui LEA sanitaria, i servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti aree:

  1. assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari 
  2. servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie,
  3. servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie,

—> comma 163: il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l’accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso PUA che hanno la sede operativa presso le Case della comunità del SSN. Presso i PUA operano equipe integrate che effettuano la valutazione multidimensionale dei bisogni assistenziali, composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario e agli ATS.

—> comma 164: gli ATS possono integrare l’offerta dei servizi e degli interventi (indicati sopra al comma 4) con contributi, diversi dall’indennità di accompagnamento ma solo per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza. I contributi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore o per l’acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore della assistenza sociale non residenziale.

—> comma 165 possono essere previsti percorsi di formazione, anche mediante gli enti bilaterali per qualificare il lavoro di cura, con intese stipulate dalle associazioni sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali (Il Ministero LPS, vedi successivo comma 8, disciplinerà la materia).

—> comma 166: il Ministero LPS  in collaborazione con l’ANPAL e previa intesa in Conferenza Unificata, definisce strumenti e modelli di supporto, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, agli interventi per la Non Autosufficienza (ex comma 4, lett. c): strumenti qualificati per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro degli assistenti familiari in collaborazione con i Centri per l’impiego del territorio), per le attività e ai programmi di formazione professionale (vedi sopra il comma 7) per i progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti.

—> comma 167: con uno o più DPCM , di concerto tra i Ministeri LPS, MEF e Salute e previa intesa in Conferenza Unificata, sono determinate, ai fini della graduale introduzione dei LEPSle modalità attuative, le azioni di monitoraggio e la verifica del loro raggiungimento per le persone anziane non autosufficienti, nell’ambito degli stanziamenti vigenti inclusi quelli di cui al (seguente) comma 10.

—> comma 168: i finanziamenti destinati ai LEPS per la Non Autosufficienza per le aree di intervento indicate nel comma 4 e per i Punti Unici di Accesso sono quelli stabiliti nel Fondo per le non autosufficienza (ex articolo 1, comma 1264 legge 27 dicembre 2006, n. 29). Tale fondo rimane destinato per almeno il 50% al sostegno delle persone con disabilità gravissima (circa 60mila persone), e viene ora integrato per un ammontare di 100 milioni nel 2022, di 200 milioni nel 2023, di 250 milioni nell’anno 2024, di 300 milioni a decorrere dal 2025.

—> commi172, 173: Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l’infanzia

—> commi 174: Risorse per il trasporto scolastico di studenti disabili

Altre misure sociali

—> commi da 73 a 86: Riordino della disciplina del Reddito di Cittadinanza

—> comma 134 Congedo di paternità elevato il numero dei giorni da 7 a 10. Resta irrisolta l’estensione del congedo di paternità ai lavoratori pubblici.

–> comm1 135, 136: Fondo Povertà educativa

—> comma 137: lavoratrici madri una decontribuzione previdenziale sperimentale del 50 per cento per le lavoratrici che rientrano dal periodo di maternità obbligatoria.

–>  commi 139-148 Piano strategico nazionale per la parità di genere

–> commi 176 e 177: Interventi per l’offerta turistica in favore di persone con disabilità: 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l’accessibilità turistica delle persone con disabilità.

–> comma 178: Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità:  attribuisce al Fondo per la disabilità e non autosufficienza la nuova denominazione di “Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità”, e ne dispone il trasferimento presso il MEF, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità. Il Fondo è
incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2026.

–> commi 179 e 180: Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità: di € 100 mln annui a decorrere dal 2022, destinato al potenziamento dei servizi indicati per gli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado.

–> commi 181-182, inseriti nel corso dell’esame al Senato, autorizzano un incremento di 27 milioni di euro del finanziamento per il 2022 del Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico

—> commi 183 e 184, integrando l’articolo 34, comma 1 del D.L. n.41/2021 (c.d. sostegni) dispongono un finanziamento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità per ciascuno degli anni 2022 e 2023

 

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