ESENZIONE TICKET SANITARI SPETTA ANCHE AGLI INOCCUPATI: il parere del Consiglio di Stato ritiene che sia venuta meno la distinzione tra disoccupati e inoccupati ai fini dell’esenzione

Nel parere, richiesto dal Ministero della Salute, espresso dalla Sezione Prima del Consiglio di Stato, riguardante il diritto all’esenzione dal ticket sanitario agli inoccupati (finora negato), si dichiara “che, in base alla previsione recata dall’art. 19 del d.lgs. n. 150/15, sia venuta meno la precedente distinzione tra “disoccupato” ed “inoccupato”, e che debba considerarsi “disoccupato” il soggetto privo di lavoro a prescindere dal fatto che abbia svolto o meno, precedentemente, attività lavorativa”

Nella richiesta di parere il Ministero della salute aveva rappresentato che “un’interpretazione più ampia della definizione di “disoccupato” potrebbe comportare un ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, con evidenti conseguenze in termini di sostenibilità economico-finanziaria del sistema”. Nonostante tale preoccupazione, ribadita peraltro dal MEF, il Consiglio di Stato dichiara “di condividere quanto rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella quale è stato anche specificato che “le potenziali conseguenze di carattere economico-finanziario prospettate dal Ministero dell’economia e delle finanze….non possono inficiare la corretta applicazione della vigente normativa”

In conclusione la Sezione “ritiene che, a seguito dell’abrogazione del d.lgs. 181/2000, sia ormai superata la distinzione tra disoccupato ed inoccupato ai fini dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”.

Leggi il parere integrale della Sezione Prima del Consiglio di Stato numero 01268/2022

Fonte: Consiglio di Stato

 

 

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