MILLEPROROGHE 2023, È LEGGE: effetti in ambito sociosanitario

E’ stato convertito con modifiche in legge il Decreto “Milleproroghe 2023”: Gazzetta Ufficiale n. 49 27.2.2023: testo del del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14.

Sintesi delle norme in materia sanitaria

Art. 4 Proroga termini in materia di salute

Comma 1 e 1 bis Quota premiale Fondo Sanitario Nazionale FSN: per l’anno 2023 la quota premiale per le Regioni adempienti (in equilibrio di bilancio e che rispettano gli indicatori LEA) è pari allo 0,50% del FSN.

Commi 2 e 2-bis Croce rosse italiana: gli organi deputati alla liquidazione della CRI, restano prorogati in carica ma non oltre il 31.12.2024. Nel 2023 quote accantonate dal Ministero della Salute nel 2021 per 7,5 milioni di euro, nel 2022 per 5,2 milioni di euro e la residua somma di circa 300 mila euro.
Comma 3 Neolaureati medicina: prorogate a tutto il 2023 le assunzioni di neolaureati in medicina, abilitati all’esercizio della professione medica (nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente) che sono stati assunti per far fronte all’emergenza Covid.

Comma 3-bis Proroga contratti medici specializzandi: per il recupero delle liste d’attesa prorogata la possibilità di utilizzare medici specializzandi fino il 31.12.2023.

Comma 3-ter Albo direttori generali Asl: l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL, AO e altri enti del SSN è integrato entro il 30.4.2023.

Comma 4 Contratti di collaborazione Aifa: i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro il 31.7.2022 sono prorogabili al 31.12.2023.

Comma 5 Obbligo formativo Ecm: il termine per assolvere l’obbligo formativo del triennio 2020-2022 è prorogato al 31.12.2023. Prevista una “proroga” anche per il recupero dei crediti formativi dei anni precedenti (2014-2016 e 2017-2019). Previsto il riconoscimento di crediti compensativi come definiti dalla Commissione nazionale della formazione continua.

Comma 6 Ricetta elettronica: l’utilizzo della ricetta elettronica è prorogato fino al 31.12.2024.

Comma 7 Finanziamento obiettivi ricerca, assistenza e cura: è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro del FSN, previa Intesa Stato Regioni.

Comma 7-bis Patto per la salute: Il Patto per la salute 2019-2021 è prorogato fino all’adozione di nuovo documento di programmazione sanitaria.

Comma 8-bis Payback dispositivi medici: Il termine per il pagamento del payback 2015-2018 da parte delle aziende di dispositivi medici è prorogato al 30.4.2023.

Comma 8-ter Incompatibilità professionisti sanitari: ai professionisti appartenenti al personale del comparto sanità, sono prorogate al 31.12.2023 le disposizioni decise durante l’emergenza pandemica che attenuavano le norme sull’incompatibilità (nel caso di attività libero professionale svolta fino a 4 ore settimanali fuori dall’orario di servizio).

Comma 8-quater Credito d’imposta ricerca:  ai policlinici universitari non costituiti in azienda anche per il 2023 è attribuito un credito d’imposta, a condizione che si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all’85% del personale in servizio in ciascun periodo d’imposta. Restando fermo il limite di 10 milioni di euro annui.

Comma 9 Finanziamento contratti Aifa: Proroga finanziamenti AIFA pari a 1.395.561 euro per l’anno 2023.

Commi 9-bis e 9-ter Piano oncologico nazionale: istituito nello stato di previsione del Ministero della salute per gli anni 2023-2024 il Fondo per l’implementazione del piano oncologico nazionale 2023-2027, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Con DM Salute entro centoventi giorni dovranno essere individuati i criteri e le modalità di riparto alle Regioni del Fondo.

Comma 9-quater Sostituzioni medici di famiglia e pediatri in formazioneprorogate al 31.12.2023, le norme relative alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, e le norme relative alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN.

Comma 9-quinquies Riorganizzazione rete dei laboratori del Ssn: prorogate le disposizioni per il rispetto degli standard stabiliti (dalla legge 106/2021) per i laboratori pubblici e privati accreditati del SSN.

Comma 9 septies Deficit regioni: per coprire le ulteriori spese sanitarie sostenute dalle Regioni nel 2022, potranno essere utilizzate, per l’equilibrio di bilancio 2022, le risorse stanziate dalla legge di Bilancio 2022 per il recupero delle liste d’attesa non ancora utilizzate a 31.12.2022.

Comma 9-octies Liste d’attesa: per attuare il piano di recupero delle liste di attesa le regioni, oltre alle risorse specifiche già stanziate, possono utilizzare una quota non superiore allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del FSN 2023.

Commi 9-novies, decies e undecies Proroga organismi AIFA: in attesa dell’attuazione della riforma Aifa è prevista una nuova proroga, fino 30.6.2023, per i componenti del Comitato prezzi e rimborso e della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia del farmaco. Inoltre nel nuovo CdA dell’AIFA, costituito dal presidente e da quattro componenti, uno resta designato dal Ministro della salute, si aggiunge uno dal MEF e restano due designti dalla Conferenza Stato Regioni.

Comma 9-quaterdecies Regioni benchmark: i fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2021, 2022 e, ora anche del 2023, vedono quali regioni di riferimento cinque regioni “virtuose”, tra cui nel vengono scelte tre (come indicato nel D.Lgs 68/2017 art. 27 comma 5 e comma 5 ter)

Commi da 9-quinquiesdecies a 9-septiesdecies Requisiti stabilizzazione personale SSN: per  fronteggiare la grave carenza di personale e per garantire continuità nell’erogazione dei Lea, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Ssn il termine per il conseguimento dei requisiti sull’aver lavorato alle dipendenze di un ente del SSN almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31.1.2020 e il 31.12.2022 è è stabilito al 31.12.2024. Queste disposizioni si applicano previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale di fabbisogno di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Ssn, anche con contratti di lavoro flessibile.

Comma 9-octiesdecies Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta in pensione a 72 anni: le aziende del SSN possono trattenere in servizio MMG e PLS fino al 72 anni di età, a scelta dell’interessato

Art. 4bis

Nado Italia (Organizzazione nazionale antidoping): il termine annuale per la redazione del rapporto del Comitato tecnico sanitario – Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive è prorogato al 31.1.2024. La competenza è del Nado Italia

Art. 4-ter

Proroga di termini in materia di personale sanitario: Aziende e enti del SSN e strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, possono procedere fino al 31 dicembre 2025 all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative di coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie …

Art. 6

Osteopati: per l’entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico per la formazione universitaria della professione proroga del termine alla data del 30.6.2023.

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