SANITÁ, NON SI PUÒ DESTINARE AD ALTRI SCOPI IL FINANZIAMENTO PER I LEA: sentenza della Consulta sulla legge di bilancio della Regione Sicilia

SANITÁ: I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA VANNO EROGATI INTEGRALMENTE E I FONDI UE UTILIZZATI SENZA INDUGI

La determinazione dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria (LEA) è un obbligo del legislatore statale ma la sua proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni. Perciò la fisiologica dialettica tra questi soggetti dev’essere improntata alla leale collaborazione per assicurare il miglior servizio alla collettività.

È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 62 depositata oggi (redattore Aldo Carosi), dichiarando illegittime due disposizioni della legge della Regione siciliana n. 8/2018, che prevedevano un’utilizzazione diversa dei fondi rispetto allo scopo di finanziare i livelli essenziali di assistenza sanitaria e ospedaliera.

A questa conclusione la Corte è giunta dopo una specifica istruttoria nei confronti dello Stato (che aveva proposto il ricorso) e della Regione (si vedano la sentenza n. 197/2019 e il comunicato stampa del 24 luglio 2019).

La Corte ha affermato “la primazia della tutela sanitaria rispetto agli interessi sottesi ai conflitti finanziari tra Stato e Regioni” in ossequio al principio costituzionale che pone al centro “la persona umana, non solo nella sua individualità, ma anche nell’organizzazione delle comunità di appartenenza che caratterizza la socialità del servizio sanitario”.

È stato altresì affermato il principio della previa programmazione del fabbisogno finanziario e dell’obbligo di monitoraggio continuo per verificare la sufficienza delle risorse e la resa delle prestazioni secondo gli standard previsti dalla legge e dal Dpcm sui LEA.

Con la stessa pronuncia è stato dichiarato …LEGGI IL COMUNICATO STAMPA dell’Ufficio Stampa della Corte costituzionale -Comunicato del 10 aprile 2020

LEGGI LA SENTENZA 62/2020 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

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