DECRETO #CURAITALIA: nuove misure per potenziare il SSN, sostenere imprese e cittadini

Il decreto #CuraItalia (n. 18 del 17 marzo 2020) interviene con misure su quattro capitoli principali:

  1. Finanziamenti e potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, della Protezione civile e delle altre istituzioni e soggetti pubblici impegnati nell’emergenza;
  2. Difesa del lavoro e del reddito dei lavoratori;
  3. Crediti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese, tramite le banche e il fondo centrale di garanzia;
  4. Sospensione dei termini per il versamento di tributi e contributi e per altri adempimenti fiscali; incentivi fiscali per sanificare i luoghi di lavoro; premi ai dipendenti che restano in servizio.

e prevede altre disposizioni specifiche. Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza dal Governo con precedenti Decreti.

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DOSSIER DI DOCUMENTAZIONE – SCHEDE DI LETTURA CAMERA E SENATO

Le principali misure in ambito socio – sanitario (a cura di SOS Sanità)

  • Aumento del finanziamento del Fabbisogno Sanitario Nazionale (FSN) per 1,410 miliardi (art. 18 comma 1), per coprire le assunzioni e gli incarichi nel SSN già deliberati dal D.L. 14/2020 ma che erano da coprire valore (660 milioni) e alcune misure di questo Decreto (750 milioni vedi Tabella A allegata al Decreto). Si tratta di un primo passo per restituire forza al SSN indebolito da anni di tagli.
  • Incremento del Fondo emergenze nazionali ex art. 44 Dlgs1/2018 di 1,65 miliardi (art. 18 comma 3)
  • Risorse aggiuntive per il 2020 per il lavoro straordinario del personale sanitario (art. 1 e Tabella A – 250 milioni FSN).
  • Potenziamento del Ministero della Salute con assunzioni: 40 medici, 18 veterinari, 18 tecnici della prevenzione (art. 2 – 12,5 milioni Fondo di riserva MEF e Ministero Salute).
  • Piano per l’aumento dei posti letto in terapia intensiva e nei reparti di pneumologia e malattie infettive. Obbligo delle strutture private di mettere a disposizione il personale sanitario, i locali e le proprie apparecchiature (art. 3 e Tabella A: 240 + 160 milioni FSN).
  • Regioni e PA possono creare aree sanitarie temporanee per l’emergenza, anche con opere edili, utilizzando spazi e immobili pubblici o privati (art 4 – 50 milioni Fondo art. 20 Legge 67/1988).
  • Finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto (tramite Invitalia) alle imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale (art 5 – 50 milioni risorse art. 126 presente Decreto).
  • La Protezione civile può requisire da soggetti pubblici o privati: presidi sanitari e medico-chirurgici e beni mobili necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Previste opere edilizie in deroga alle norme sugli appalti e i piani regolatori. I Prefetti possono requisire alberghi o altri immobili aventi analoghe caratteristiche per ospitare le persone in sorveglianza sanitaria. Previsti indennizzi (art 6 – 150 milioni da risorse articolo 126 presente Decreto).
  • Possibilità di arruolare 120 medici e 200 infermieri militari con una ferma eccezionale di un anno, e potenziamento dei servizi sanitari militari con acquisto di dispositivi medici (art 7, 8, 9 – 50 milioni con risorse da articolo 126 presente Decreto).
  • L’Inail finanzia Invitalia con con 50 milioni destinati alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (art. 10)
  • L’Inail può reclutare con incarichi di lavoro autonomo 200 medici specialisti e 100 infermieri (art. 10 – 15 milioni Bilancio Inail di cui 7.7 da milioni di contributo risorse articolo 126 presente Decreto) e assumere a tempo indeterminato altri 100 medici del lavoro e legali (art 43 – 15 milioni dal Bilancio Inail di cui 7,5 milioni con risorse da articolo 126 del presente Decreto)
  • L’Istituto Superiore di Sanità può assumere 30 ricercatori (art 11 – 4 milioni da fondi Ministero della Salute).
  • Se non è possibile reclutare nuovo personale, il personale del SSN che pure avrebbe i requisiti per la pensione viene trattenuto in servizio (art 12).
  • Riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero (con regole UE), in deroga alle norme, per consentire l’esercizio temporaneo sul territorio nazionale. (art 13)
  • Non si applica la quarantena in caso di “contatti stretti” ai dipendenti delle imprese di produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici e delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. Essi sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19. (art 14) Norma delicatissima perché riduce la protezione verso tali lavoratori.
  • Per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo non serve più l’esame di Stato: basta la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, previo giudizio di idoneità sul tirocinio pratico-valutativo svolto. (art. 102)
  • Semplificazione, con deroga alle vigenti norme, per velocizzare la acquisizione di materiali e strumentazioni sanitari (mascherine chirurgiche, dispositivi di protezione) se autorizzate dall’ISS o dall’Inail.
  • Contributo Inail (50 milioni) alle imprese per l’acquisto di dispositivi di protezione (art 43).
  • Per le Forze di polizia, le Forze armate, la Polizia penitenziaria, i Vigili del Fuoco, il personale della carriera prefettizia e dell’Amministrazione civile dell’Interno: Fondi per gli straordinari, per la dotazione di dispositivi di protezione individuale e per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi (art 74).
  • Fondi per la sanificazione degli ambienti scolastici (art 77); Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni (art 114).
  • Nomina del Commissario straordinario, con apposito DPCM, per l’emergenza epidemiologica COVID-19: sono assegnati enormi poteri, possibilità di derogare dalle norme vigenti e niente controllo della Corte dei Conti (art 122). Viene segnalata la necessità di una vigilanza democratica per evitare eccessi di potere.
  • Durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le pubbliche amministrazioni forniscono, tenuto conto del personale disponibile, già impiegato in tali servizi (anche se in convenzione, concessione o appalto) prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie (con specifici protocolli di sicurezza) negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione (art 48). È una norma positiva, ma va chiarita rispetto a quanto previsto dall’articolo 47 di questo Decreto e dall’articolo 9 del Decreto Legge 14/2020, che danno tali attività come facoltative per le Pubbliche Amministrazioni. Anche le modalità di adozione dei protocolli di sicurezza per proteggere lavoratori e cittadini-utenti deve essere chiarita.
  • Regioni e P.A. Trento e Bolzano tengono una contabilità speciale (centro di costo dedicato: codice COV20) e presentano un Programma per la gestione dell’emergenza Covid-19 a Ministero della Salute e MEF (art. 18)
  • Slittano di un mese i termini per il rispetto degli adempimenti per le Regioni in Piano di Rientro o in procinto di entrarvi (art. 18)

Sostegno ai lavoratori e alle aziende

  • I genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, possono usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità grave, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus baby-sitting con limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale sanitario e socio sanitario e le Forze dell’ordine;
  • Per assistere congiunti portatori di handicap ulteriori 12 giorni complessivi per marzo e aprile di permesso retribuito (ex 33 comma 3 Legge 104/1992): quindi 3 giorni marzo, 3 giorni aprile più 12 giorni nei due mesi (totale 18 giorni).
  • la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, per la durata massima di 9 settimane (possibilità estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria).
  • l’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19 è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
  • indennizzo di 600 euro al mese, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA.
  • Fondo per il reddito di ultima istanza (300 milioni di euro) per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;
  • Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria anche per il settore privato è considerato assenza per malattia (per il settore pubblico era già previsto nel DL 9 marzo 2020).

Ulteriori misure sono previste:

Per il sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese

In campo fiscale per le imprese e le persone fisiche

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Riepilogo dei finanziamenti aggiuntivi per il SSN

  • 1.410 milioni di euro (art 18) di cui:

-> 660 milioni assunzioni personale sanitario nel SSN già decise con DL 14/2020 articolo 2

-> 100 milioni incarichi lavoro autonomo personale sanitario già decisi con DL 14/2020 art. 1  comma 1a e comma 6 (art. 1 comma 3 DL 18/2020)

-> 250 milioni aumento lavoro straordinario personale sanitario SSN (art. 1 comma 1 e 2 DL 18/2020)

-> 240 milioni acquisto prestazioni per Piano potenziamento UO Rianimazioni, Pneumologie, M. Infettive (art 3 comma 1 e 2 DL 18/2020)

-> 160 milioni indennizzi a strutture sanitarie private che hanno l’obbligo di mettere a disposizione di personale, locali e apparecchiature necessari (art 3 comma 3 DL 18/2020)

ELABORAZIONE SOS Sanità da fonte: GOVERNO

 

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