Katia Poneti commenta la decisione 21/2026 della Corte costituzionale sulla capacità di intendere e volere dei consumatori di sostanze per la rubrica di Fuoriluogo su il manifesto.
La Corte costituzionale, con la sentenza 21/2026 del 26 febbraio, ha affermato che «la Costituzione non impone di escludere o diminuire la pena in caso di ‘disturbi da dipendenza’ da sostanze stupefacenti». La decisione ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 95 del codice penale, confermando il vigore delle norme esistenti, e ha ricomposto il quadro di riferimento declinando una figura di persona tossicodipendente libera di agire e, al tempo stesso, vulnerabile.
La Corte ha accolto l’invito, arrivato con il ricorso promosso dal gup del Tribunale di Bergamo, a rivalutare la disciplina dell’imputabilità della persona tossicodipendente alla luce di possibili nuove circostanze di fatto o di diritto; tra queste, nello specifico, la sentenza riguardante i gravi disturbi di personalità (Cass. 9163/2005) che ha ampliato in modo notevole lo spazio di applicazione della non imputabilità per vizio di mente.
Esaminata la questione alla luce del nuovo contesto, la Corte ha confermato la precedente giurisprudenza in materia di art. 95 c.p., secondo cui la persona tossicodipendente è imputabile e dunque, se del caso, colpevole. Anche nel caso in cui la persona fosse stata incapace al momento del reato a causa dell’uso di sostanze, la sua capacità sussisteva quando ha deciso di usarle: così la dottrina, che parla di actio libera in causa.
Il ricorso mirava all’assimilazione dei sintomi che sono descritti dal Dsm-5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) e che riguardano l’uso prolungato di droghe – nelle parole del remittente «una cronicità d’uso in cui si produce l’effetto peculiare dell’addiction» – alla condizione definita dal Codice come «intossicazione cronica», caso in cui, poiché si manifestano sintomi di tipo psichiatrico, si applica la disciplina della non imputabilità: la Corte ha negato tale equiparazione, sottolineando che la sintomatologia descritta dal Dsm-5 non è inquadrabile nella «intossicazione cronica».
Nel confermare l’imputabilità della persona tossicodipendente la Corte ne ha inquadrato la disciplina in un contesto di principio che accosta la libertà alla vulnerabilità. La libertà e la vulnerabilità vanno a comporre la persona concreta in modo complesso, non un soggetto astratto ma una persona situata socialmente. A questa e ai suoi bisogni l’ordinamento risponde con l’accostamento della pena alle misure terapeutiche: la pena moderata e aperta alla cura della vulnerabilità è il principio costituzionale nel quale la Corte inquadra il trattamento della persona tossicodipendente detenuta, in armonia con i doveri di solidarietà sociale e di tutela della salute (artt. 2 e 32 Cost.).
Ribadire la libertà del volere di chi fa uso di sostanze non apre solo alla colpevolezza, consente anche di aprire la strada a scelte alternative: allontanarsi da un concetto di dipendenza intesa come dominio della sostanza sull’essere umano per avvicinarsi un’idea di consumo delle sostanze che è parte del complesso di relazioni sociali della persona e che a partire da queste può essere compreso, autoregolato, superato (si veda il bel libro di scritti di Grazia Zuffa, Stigma e pregiudizio, Menabò, 2025).
Il quadro tracciato dalla Corte spinge a suggerire un ulteriore passo avanti. Piuttosto che estendere alla persona tossicodipendente la disciplina della non imputabilità propria della malattia mentale si propone di ribaltare la prospettiva e riconoscere anche all’infermo di mente la capacità di intendere e volere, così come proposto nella proposta di legge Magi A.C. 1119.
La disciplina dell’esecuzione penale della persona tossicodipendente, come ricostruita dalla Corte costituzionale nella sentenza 21/2026, è un modello per comprendere come l’ordinamento, a partire dal riconoscimento della libertà personale, può avere una disposizione di cura delle vulnerabilità anche di coloro che hanno violato la legge penale.
